Art. 9

LEGGE 17 agosto 2005, n. 166

In vigore dal 23 ago 2005
(Entrata in vigore) 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 2. Le disposizioni di cui all'articolo 3 si applicano decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all', comma 1. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a La Maddalena, addì 17 agosto 2005 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Siniscalco, Ministro dell'economia e delle finanze Stanca, Ministro per l'innovazione e le tecnologie Visto, il Guardasigilli: Castelli
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