Art. 4

LEGGE 17 agosto 2005, n. 166

In vigore dal 23 ago 2005
(Accesso all'archivio informatizzato da parte delle società segnalanti) 1. Relativamente ai dati di cui all', le società segnalanti hanno accesso all'archivio informatizzato per l'iscrizione dei dati di loro competenza e per la consultazione di quelli forniti dalle altre società. 2. Relativamente alle informazioni di cui all'articolo 3 e fermo restando l'obbligo di notifica di cui al comma 1 dello stesso articolo 3, le società segnalanti hanno accesso all'archivio informatizzato per l'immissione delle informazioni di loro competenza. L'accesso alla consultazione delle informazioni fornite dalle altre società può essere autorizzato di volta in volta dal titolare dell'archivio alle società che ne fanno espressa richiesta.
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LEGGE 17 agosto 2005, n. 166 (Art. 4 Istituzione di un sistema di prevenzione delle frodi sulle carte di pagamento.) — Testo vigente | Portale Normativo