Art. 2

LEGGE 17 agosto 2005, n. 166

In vigore dal 4 lug 2017
(Dati che alimentano l'archivio informatizzato) 1. L'archivio informatizzato è alimentato da: a) dati identificativi dei punti vendita o del luogo di prestazione di un servizio e dei legali rappresentanti degli esercizi commerciali o del prestatore del servizio nei cui confronti è stato esercitato il diritto di revoca della convenzione che regola la negoziazione delle carte di pagamento per motivi di sicurezza o per condotte fraudolente denunciate all'autorità giudiziaria; b) dati identificativi degli eventuali contratti di rinnovo della convenzione stipulati con gli esercenti di cui alla lettera a); c) dati identificativi delle transazioni non riconosciute dai titolari delle carte di pagamento ovvero dagli stessi denunciate all'autorità giudiziaria; d) dati identificativi relativi agli sportelli automatici fraudolentemente manomessi.
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urn:nir:stato:legge:2005-08-17;166#art-2

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