Art. 2
LEGGE 17 agosto 2005, n. 166
In vigore dal 4 lug 2017
(Dati che alimentano l'archivio informatizzato)
1. L'archivio informatizzato è alimentato da:
a) dati identificativi dei punti vendita
o del luogo di prestazione di un servizio
e dei legali rappresentanti degli esercizi commerciali
o del prestatore del servizio
nei cui confronti è stato esercitato il diritto di revoca della convenzione che regola la negoziazione delle carte di pagamento per motivi di sicurezza o per condotte fraudolente denunciate all'autorità giudiziaria;
b) dati identificativi degli eventuali contratti di rinnovo della convenzione stipulati con gli esercenti di cui alla lettera a);
c) dati identificativi delle transazioni non riconosciute dai titolari delle carte di pagamento ovvero dagli stessi denunciate all'autorità giudiziaria;
d) dati identificativi relativi agli sportelli automatici fraudolentemente manomessi.
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