TrattatoTitolo VII

Art. 431

In vigore dal 22 apr 2005
Articolo III-431 La responsabilità contrattuale dell'Unione è regolata dal diritto applicabile al contratto in causa. In materia di responsabilità extracontrattuale, l'Unione deve risarcire, conformemente ai principi generali comuni al diritto degli Stati membri, i danni cagionati dalle sue istituzioni o dai suoi agenti nell'esercizio delle loro funzioni. In deroga al secondo comma, la Banca centrale europea deve risarcire, conformemente ai principi generali comuni al diritto degli Stati membri, i danni cagionati da essa stessa o dai suoi agenti nell'esercizio delle loro funzioni. La responsabilità personale degli agenti nei confronti dell'Unione è regolata dalle disposizioni che stabiliscono il loro statuto o il regime loro applicabile.
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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57#art-t-431

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Art. 431 Ratifica ed esecuzione del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Roma il 29 ottobre 2004. — Testo vigente | Portale Normativo