Trattato›Titolo VII
Art. 436
In vigore dal 22 apr 2005
Articolo III-436
1. La Costituzione non osta alle norme seguenti:
a) nessuno Stato membro è tenuto a fornire informazioni la cui divulgazione sia dallo stesso considerata contraria agli interessi essenziali della propria sicurezza,
b) ogni Stato membro può prendere le misure che ritiene necessarie alla tutela degli interessi essenziali della propria sicurezza e che si riferiscono alla produzione o al commercio di armi, munizioni e materiale bellico; tali misure non devono alterare le condizioni di concorrenza nel mercato interno per quanto riguarda i prodotti che non siano destinati a fini specificamente militari.
2. Il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare all'unanimità una decisione europea che modifica l'elenco del 15 aprile 1958, relativo ai prodotti cui si applicano le disposizioni del paragrafo 1, lettera b).
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Prourn:nir:stato:legge:2005-04-07;57#art-t-436