Trattato›Titolo VII
Art. 428
In vigore dal 22 apr 2005
Articolo III-428
Per l'esecuzione dei compiti affidatile, la Commissione può raccogliere tutte le informazioni e procedere a tutte le necessarie verifiche, nei limiti e alle condizioni fissati da un regolamento o una decisione europei adottati dal Consiglio a maggioranza semplice.
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Prourn:nir:stato:legge:2005-04-07;57#art-t-428