Art. 431
TrattatoTitolo VII

Art. 431

245 / 946
In vigore dal 22 apr 2005
Articolo III-431 La responsabilità contrattuale dell'Unione è regolata dal diritto applicabile al contratto in causa. In materia di responsabilità extracontrattuale, l'Unione deve risarcire, conformemente ai principi generali comuni al diritto degli Stati membri, i danni cagionati dalle sue istituzioni o dai suoi agenti nell'esercizio delle loro funzioni. In deroga al secondo comma, la Banca centrale europea deve risarcire, conformemente ai principi generali comuni al diritto degli Stati membri, i danni cagionati da essa stessa o dai suoi agenti nell'esercizio delle loro funzioni. La responsabilità personale degli agenti nei confronti dell'Unione è regolata dalle disposizioni che stabiliscono il loro statuto o il regime loro applicabile.
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