Trattato

Art. 382

In vigore dal 22 apr 2005
Articolo III-382 1. Il consiglio direttivo della Banca centrale europea è composto dai membri del comitato esecutivo della Banca centrale europea e dai governatori delle banche centrali nazionali degli Stati membri senza deroga ai sensi dell'articolo III-197. 2. Il comitato esecutivo è composto dal presidente, dal vicepresidente e da altri quattro membri. Il presidente, il vicepresidente e gli altri membri del comitato esecutivo sono nominati, tra persone di riconosciuta levatura ed esperienza professionale nel settore monetario o bancario, dal Consiglio europeo che delibera a maggioranza qualificata, su raccomandazione del Consiglio e previa consultazione del Parlamento europeo e del consiglio direttivo della Banca centrale europea. Il loro mandato ha una durata di otto anni e non è rinnovabile. Soltanto cittadini degli Stati membri possono essere membri del comitato esecutivo.
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Art. 382 Ratifica ed esecuzione del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Roma il 29 ottobre 2004. — Testo vigente | Portale Normativo