Trattato

Art. 379

In vigore dal 22 apr 2005
Articolo III-379 1. I ricorsi proposti alla Corte di giustizia dell'Unione europea non hanno effetto sospensivo. Tuttavia, la Corte può, quando reputi che le circostanze lo richiedono, ordinare la sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato. 2. La Corte di giustizia dell'Unione europea, nelle cause che le sono proposte, può ordinare le misure provvisorie necessarie.
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Art. 379 Ratifica ed esecuzione del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Roma il 29 ottobre 2004. — Testo vigente | Portale Normativo