Trattato
Art. 379
60 / 946In vigore dal 22 apr 2005
Articolo III-379
1. I ricorsi proposti alla Corte di giustizia dell'Unione europea non hanno effetto sospensivo. Tuttavia, la Corte può, quando reputi che le circostanze lo richiedono, ordinare la sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato.
2. La Corte di giustizia dell'Unione europea, nelle cause che le sono proposte, può ordinare le misure provvisorie necessarie.
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Prourn:nir:stato:legge:2005-04-07;57#art-t-379