Trattato
Art. 378
In vigore dal 22 apr 2005
Articolo III-378
Nell'eventualità di una controversia che mette in causa un atto di portata generale adottato da un'istituzione, organo o organismo dell'Unione, ciascuna parte può, anche dopo lo spirare del termine previsto all'articolo III-365, paragrafo 6, valersi dei motivi previsti all'articolo III-365, paragrafo 2, per invocare dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea l'inapplicabilità dell'atto stesso.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2005-04-07;57#art-t-378