Trattato

Art. 385

In vigore dal 22 apr 2005
Articolo III-385 1. I membri della Corte dei conti sono scelti tra personalità che fanno o hanno fatto parte, nei rispettivi Stati, delle istituzioni di controllo esterno o che posseggono una qualifica specifica per tale funzione. Essi devono offrire tutte le garanzie d'indipendenza. 2. I membri della Corte dei conti sono nominati per un periodo di sei anni. II loro mandato è rinnovabile. Il Consiglio adotta una decisione europea che stabilisce l'elenco dei membri, redatto conformemente alle proposte presentate da ciascuno Stato membro. Esso delibera previa consultazione del Parlamento europeo. I membri della Corte dei conti designano tra loro, per tre anni, il presidente. Il suo mandato è rinnovabile. 3. Nell'adempimento dei loro doveri, i membri della Corte dei conti non sollecitano nè accettano istruzioni da alcun governo nè da alcun organismo. Essi si astengono da ogni atto incompatibile con le loro funzioni. 4. I membri della Corte dei conti non possono, per la durata delle loro funzioni, esercitare alcun'altra attività professionale, retribuita o no. Fin dall'insediamento, assumono l'impegno solenne di rispettare, per la durata delle loro funzioni e dopo la cessazione di queste, gli obblighi derivanti dalla loro carica, e in particolare i doveri di onestà e delicatezza per quanto riguarda l'accettazione, dopo tale cessazione, di determinate funzioni o vantaggi. 5. A parte i rinnovi regolari e i decessi, le funzioni di membro della Corte dei conti cessano individualmente per dimissioni volontarie o per dimissioni d'ufficio dichiarate dalla Corte di giustizia conformemente al paragrafo 6. L'interessato è sostituito per la restante durata del mandato. Salvo il caso di dimissioni d'ufficio, i membri della Corte dei conti restano in carica fino a quando non si sia provveduto alla loro sostituzione. 6. I membri della Corte dei conti possono essere destituiti dalle loro funzioni oppure essere dichiarati decaduti dal diritto alla pensione o da altri vantaggi sostitutivi soltanto se la Corte di giustizia constata, su richiesta della Corte dei conti, che non sono più in possesso dei requisiti necessari o non soddisfano più agli obblighi derivanti dalla loro carica.
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Art. 385 Ratifica ed esecuzione del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Roma il 29 ottobre 2004. — Testo vigente | Portale Normativo