TrattatoSez. I

Art. 178

In vigore dal 22 apr 2005
Articolo III-178 Gli Stati membri attuano le rispettive politiche economiche per contribuire alla realizzazione degli obiettivi dell'Unione definiti all'-3 e nel contesto degli indirizzi di massima di cui all'articolo III-179, paragrafo 2. Gli Stati membri e l'Unione agiscono nel rispetto dei principi di un'economia di mercato aperta e in libera concorrenza, favorendo un'efficace allocazione delle risorse, conformemente ai principi di cui all'articolo III-177.
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Art. 178 Ratifica ed esecuzione del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Roma il 29 ottobre 2004. — Testo vigente | Portale Normativo