TrattatoCapo II

Art. 177

In vigore dal 22 apr 2005
Articolo III-177 Ai fini dell'articolo I-3, l'azione degli Stati membri e dell'Unione comprende, alle condizioni previste dalla Costituzione, l'adozione di una politica economica che è fondata sullo stretto coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri, sul mercato interno e sulla definizione di obiettivi comuni, condotta conformemente al principio di un'economia di mercato aperta e in libera concorrenza. Parallelamente, alle condizioni e secondo le procedure previste dalla Costituzione, questa azione comprende una moneta unica, l'euro, e la definizione e conduzione di una politica monetaria e di una politica del cambio uniche, che abbiano l'obiettivo principale di mantenere la stabilità dei prezzi e, fatto salvo questo obiettivo, di sostenere le politiche economiche generali nell'Unione, conformemente al principio di un'economia di mercato aperta e in libera concorrenza. Questa azione degli Stati membri e dell'Unione implica il rispetto dei seguenti principi direttivi: prezzi stabili, finanze pubbliche e condizioni monetarie sane, bilancia dei pagamenti sostenibile.
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Art. 177 Ratifica ed esecuzione del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Roma il 29 ottobre 2004. — Testo vigente | Portale Normativo