TrattatoSez. I

Art. 180

In vigore dal 22 apr 2005
Articolo III-180 1. Fatta salva ogni altra procedura prevista dalla Costituzione, il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare una decisione europea che stabilisca misure adeguate alla situazione economica, in particolare qualora sorgano gravi difficoltà nell'approvvigionamento di determinati prodotti. 2. Qualora uno Stato membro si trovi in difficoltà o sia seriamente minacciato da gravi difficoltà a causa di calamità naturali o di circostanze eccezionali che sfuggono al suo controllo, il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare una decisione europea che conceda, a determinate condizioni, un'assistenza finanziaria dell'Unione allo Stato membro interessato. Il presidente del Consiglio ne informa il Parlamento europeo.
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Art. 180 Ratifica ed esecuzione del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Roma il 29 ottobre 2004. — Testo vigente | Portale Normativo