Protocollo 36›Titolo V
Art. 7
In vigore dal 22 apr 2005
1. All', terzo comma e all', terzo comma del
trattato CEEA, i riferimenti agli sono sostituiti rispettivamente dai riferimenti agli articoli III-360 e III-361 della Costituzione.
2. All', paragrafo 2 e all', paragrafo 3
del trattato CEEA, il riferimento all' è sostituito dal riferimento all'articolo III-412 della Costituzione.
3. All', paragrafo 4 del trattato CEEA, il riferimento
all', paragrafo 5 è sostituito dal riferimento all'articolo III-404 della Costituzione.
4. Agli del trattato CEEA, il termine
"direttiva" è sostituito da "regolamento europeo".
5. Nel trattato CEEA il termine "decisione" è sostituito da
"decisione europea", fatta eccezione per gli e per l', primo comma, nonché nei casi in cui la decisione è adottata dalla Corte di giustizia dell'Unione europea.
6. Nel trattato CEEA l'espressione "Corte di giustizia" è
sostituita dall'espressione "Corte di giustizia dell'Unione europea."
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2005-04-07;57#art-p-7-15