Protocollo 36Titolo V

Art. 7

In vigore dal 22 apr 2005
1. All', terzo comma e all', terzo comma del trattato CEEA, i riferimenti agli sono sostituiti rispettivamente dai riferimenti agli articoli III-360 e III-361 della Costituzione. 2. All', paragrafo 2 e all', paragrafo 3 del trattato CEEA, il riferimento all' è sostituito dal riferimento all'articolo III-412 della Costituzione. 3. All', paragrafo 4 del trattato CEEA, il riferimento all', paragrafo 5 è sostituito dal riferimento all'articolo III-404 della Costituzione. 4. Agli del trattato CEEA, il termine "direttiva" è sostituito da "regolamento europeo". 5. Nel trattato CEEA il termine "decisione" è sostituito da "decisione europea", fatta eccezione per gli e per l', primo comma, nonché nei casi in cui la decisione è adottata dalla Corte di giustizia dell'Unione europea. 6. Nel trattato CEEA l'espressione "Corte di giustizia" è sostituita dall'espressione "Corte di giustizia dell'Unione europea."
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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57#art-p-7-15

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