Protocollo 36Titolo V

Art. 9

In vigore dal 22 apr 2005
L' del trattato CEEA è sostituito dal seguente: " Salvo contrarie disposizioni, le disposizioni del presente trattato sono applicabili ai territori europei degli Stati membri e ai territori non europei sottoposti alla loro giurisdizione. Esse si applicano ugualmente ai territori europei di cui uno Stato membro assume la rappresentanza nelle relazioni con l'estero. Le disposizioni del presente trattato si applicano alle isole Ɨland con le deroghe che figuravano in origine nel trattato di cui all'articolo IV-437, paragrafo 2, lettera d) del trattato che adotta una Costituzione per l'Europa e che sono state riportate nel protocollo relativo ai trattati e atti di adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord, della Repubblica ellenica, del Regno di Spagna e della Repubblica del Portogallo, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia. In deroga al primo, secondo e terzo comma: a) il presente trattato non si applica alle Faerøer nè alla Groenlandia; b) il presente trattato non si applica alle zone di sovranità del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord a Cipro; c) il presente trattato non si applica ai paesi e territori d'oltremare che mantengono relazioni particolari con il Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord non menzionati nell'elenco riportato nell'allegato II del trattato che adotta una Costituzione per l'Europa; d) il presente trattato si applica alle Isole Normanne e all'isola di Man solo per quanto necessario ad assicurare l'attuazione del regime per tali isole definito originariamente dal trattato di cui all'articolo IV-437, paragrafo 2, lettera a) del trattato che adotta una Costituzione per l'Europa, ripreso nel protocollo relativo ai trattati e atti di adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord, della Repubblica ellenica, del Regno di Spagna e della Repubblica del Portogallo, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia."
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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57#art-p-9-11

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