Protocollo 19Parte TERZA

Art. 4

In vigore dal 22 apr 2005
Il Regno Unito o l'Irlanda, in qualsiasi momento dopo l'adozione di una misura a norma della parte III, titolo III, capo IV, sezioni 2 o 3 della Costituzione o dell'articolo III-263 o dell'articolo III-275, paragrafo 2, lettera a) della Costituzione, possono notificare al Consiglio e alla Commissione la loro intenzione di accettarla. In tal caso si applica, con gli opportuni adattamenti, la procedura di cui all'articolo III-420, paragrafo 1 della Costituzione.
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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57#art-p-4-14

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Art. 4 Ratifica ed esecuzione del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Roma il 29 ottobre 2004. — Testo vigente | Portale Normativo