Protocollo 19Parte TERZA

Art. 3

In vigore dal 22 apr 2005
1. Il Regno Unito o l'Irlanda possono notificare per iscritto al Consiglio, entro tre mesi dalla presentazione di una proposta al Consiglio, in applicazione della parte III, titolo III, capo IV, sezioni 2 o 3 della Costituzione o di una proposta o di una iniziativa in applicazione dell'articolo III-263 o dell'articolo III-275, paragrafo 2, lettera a) della Costituzione, che desiderano partecipare all'adozione e all'applicazione di una delle misure proposte; una volta effettuata detta notifica, tali Stati membri sono abilitati a partecipare. Per gli atti del Consiglio che devono essere adottati all'unanimità si richiede l'unanimità dei membri del Consiglio, ad eccezione del membro che non ha proceduto a tale notifica. Una misura adottata a norma del presente paragrafo è vincolante per tutti gli Stati membri che hanno preso parte alla sua adozione. I regolamenti o le decisioni europei adottati in applicazione dell'articolo III-260 della Costituzione prevedono le modalità di partecipazione del Regno Unito e dell'Irlanda alle valutazioni concernenti i settori contemplati dalla parte III, titolo III, capo IV, sezioni 2 o 3 della Costituzione. Ai fini del presente articolo, per maggioranza qualificata si intende almeno il 55% dei membri del Consiglio rappresentanti gli Stati membri partecipanti che totalizzino almeno il 65% della popolazione di tali Stati. La minoranza di blocco deve comprendere almeno il numero minimo di membri del Consiglio che rappresentano oltre il 35% della popolazione degli Stati membri partecipanti, più un altro membro; in caso contrario la maggioranza qualificata si considera raggiunta. In deroga al secondo e terzo comma, quando il Consiglio non delibera su proposta della Commissione o del ministro degli affari esteri dell'Unione, per maggioranza qualificata richiesta si intende almeno il 72% dei membri del Consiglio rappresentanti gli Stati membri partecipanti che totalizzino almeno il 65% della popolazione di tali Stati. 2. Se una misura di cui al paragrafo 1 non può essere adottata entro un congruo periodo di tempo con la partecipazione del Regno Unito o dell'Irlanda, essa può essere adottata dal Consiglio a norma dell' senza la partecipazione del Regno Unito o dell'Irlanda. In tal caso si applica l'.
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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57#art-p-3-15

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Art. 3 Ratifica ed esecuzione del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Roma il 29 ottobre 2004. — Testo vigente | Portale Normativo