Protocollo 19Parte TERZA

Art. 2

In vigore dal 22 apr 2005
In forza dell' e fatti salvi gli , nessuna disposizione della parte III, titolo III, capo IV, sezioni 2 o 3 della Costituzione o dell'articolo III-260 della Costituzione, nella misura in cui tale articolo riguarda i settori contemplati da dette sezioni, o dell'articolo III-263 o dell'articolo III-275, paragrafo 2, lettera a) della Costituzione, nessuna misura adottata a norma di dette sezioni o articoli, nessuna disposizione di accordi internazionali conclusi dall'Unione a norma di dette sezioni o articoli e nessuna decisione della Corte di giustizia dell'Unione sull'interpretazione di tali disposizioni o misure è vincolante o applicabile nel Regno Unito o in Irlanda; nessuna di tali disposizioni, misure o decisioni pregiudica in alcun modo le competenze, i diritti e gli obblighi di tali Stati e nessuna di tali disposizioni, misure o decisioni pregiudica in alcun modo l'acquis comunitario e dell'Unione nè costituisce parte del diritto dell'Unione, quali applicabili al Regno Unito o all'Irlanda.
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Art. 2 Ratifica ed esecuzione del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Roma il 29 ottobre 2004. — Testo vigente | Portale Normativo