Protocollo 13Parte TERZA

Art. 4

In vigore dal 22 apr 2005
L'articolo I-30, paragrafo 2, tranne la prima e l'ultima frase, l'articolo I-30, paragrafo 5, l'articolo III-177, secondo comma, l'articolo III-184, paragrafi 1, 9 e 10, l'articolo III-185, paragrafi da 1 a 5, l'articolo III-186, gli articoli III-188, III-189, III-190 e III-191, l'articolo III-196, l'articolo III-198, paragrafo 3, gli articoli III-326 e III-382 della Costituzione non si applicano al Regno Unito. Lo stesso vale per l'articolo III-179, paragrafo 2 della Costituzione per quanto riguarda l'adozione delle parti degli indirizzi di massima per le politiche economiche che riguardano la zona euro in generale. Nelle disposizioni di cui al primo comma i riferimenti all'Unione o agli Stati membri non riguardano il Regno Unito e i riferimenti alle banche centrali nazionali non riguardano la Banca d'Inghilterra.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57#art-p-4-11

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 4 Ratifica ed esecuzione del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Roma il 29 ottobre 2004. — Testo vigente | Portale Normativo