Protocollo 13Parte TERZA

Art. 8

In vigore dal 22 apr 2005
L'articolo III-199 della Costituzione e gli articoli da 43 a 47 dello statuto si applicano, indipendentemente dal fatto che uno Stato membro usufruisca o no di una deroga, con i seguenti emendamenti: a) all' dello statuto, i riferimenti ai compiti della Banca centrale europea e dell'Istituto monetario europeo includono i compiti che devono ancora essere assolti dopo l'introduzione dell'euro a motivo della decisione del Regno Unito di non adottare l'euro; b) oltre ai compiti previsti dall' dello statuto, la Banca centrale europea svolge anche funzioni di consulenza in merito ai regolamenti europei o alle decisioni europee del Consiglio concernenti il Regno Unito, adottate ai sensi dell', lettere a) e c) del presente protocollo e contribuisce alla preparazione delle medesime; c) la Banca d'Inghilterra versa la propria sottoscrizione al capitale della Banca centrale europea per coprire i costi operativi sulla stessa base delle banche centrali nazionali degli Stati membri con deroga.
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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57#art-p-8-9

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Art. 8 Ratifica ed esecuzione del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Roma il 29 ottobre 2004. — Testo vigente | Portale Normativo