Protocollo 13›Parte TERZA
Art. 9
In vigore dal 22 apr 2005
Il Regno Unito può notificare al Consiglio in qualsiasi momento la sua intenzione di adottare l'euro. In tal caso:
a) il Regno Unito ha il diritto di adottare l'euro, purchè soddisfi le necessarie condizioni. Il Consiglio, su richiesta del Regno Unito, decide, alle condizioni e secondo la procedura di cui all'articolo III-198, paragrafi 1 e 2 della Costituzione, se tale paese soddisfa le condizioni necessarie;
b) la Banca d'Inghilterra versa il capitale sottoscritto, trasferisce alla Banca centrale europea attività di riserva in valuta e contribuisce alle sue riserve sulla stessa base della banca centrale nazionale dello Stato membro la cui deroga sia stata abolita;
c) il Consiglio, alle condizioni e in conformità della procedura di cui all'articolo III-198, paragrafo 3 della Costituzione, adotta ogni altra decisione necessaria per permettere al Regno Unito di adottare l'euro.
Se il Regno Unito adotta l'euro conformemente alle disposizioni del presente articolo, gli articoli da 3 a 8 cessano di produrre effetto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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