Protocollo 13Parte TERZA

Art. 9

In vigore dal 22 apr 2005
Il Regno Unito può notificare al Consiglio in qualsiasi momento la sua intenzione di adottare l'euro. In tal caso: a) il Regno Unito ha il diritto di adottare l'euro, purchè soddisfi le necessarie condizioni. Il Consiglio, su richiesta del Regno Unito, decide, alle condizioni e secondo la procedura di cui all'articolo III-198, paragrafi 1 e 2 della Costituzione, se tale paese soddisfa le condizioni necessarie; b) la Banca d'Inghilterra versa il capitale sottoscritto, trasferisce alla Banca centrale europea attività di riserva in valuta e contribuisce alle sue riserve sulla stessa base della banca centrale nazionale dello Stato membro la cui deroga sia stata abolita; c) il Consiglio, alle condizioni e in conformità della procedura di cui all'articolo III-198, paragrafo 3 della Costituzione, adotta ogni altra decisione necessaria per permettere al Regno Unito di adottare l'euro. Se il Regno Unito adotta l'euro conformemente alle disposizioni del presente articolo, gli articoli da 3 a 8 cessano di produrre effetto.
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Art. 9 Ratifica ed esecuzione del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Roma il 29 ottobre 2004. — Testo vigente | Portale Normativo