Protocollo 8›Sez. 6
Art. 17
In vigore dal 22 apr 2005
1. Dal 1° gennaio 1973 le cognizioni comunicate agli Stati membri, alle persone e alle imprese, conformemente all' del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, sono messe a disposizione dell'Irlanda, che provvede alla loro diffusione limitata nel proprio territorio, alle condizioni previste da detto articolo.
2. Dal 1° gennaio 1973 l'Irlanda mette a disposizione della Comunità europea dell'energia atomica cognizioni a diffusione limitata acquisite in Irlanda nel settore nucleare, purchè non si tratti di applicazioni di carattere strettamente commerciale. La Commissione comunica le cognizioni stesse alle imprese della Comunità, alle condizioni di cui all' del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica.
3. Le cognizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 riguardano principalmente gli studi per lo sviluppo di un reattore di potenza ed i lavori sui radioisotopi e sulle loro applicazioni in medicina, compresi i problemi della radioprotezione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2005-04-07;57#art-p-17-5