Protocollo 8›Titolo III›Sez. 1
Art. 21
In vigore dal 22 apr 2005
L'articolo III-151 della Costituzione non osta al mantenimento, da
parte della Repubblica ellenica, delle misure di franchigia concesse prima del 1° gennaio 1979 in applicazione:
a) della legge n. 4171/61 (misure generali per assistere lo sviluppo dell'economia del paese),
b) del decreto-legge n. 2687/53 (investimento e protezione dei capitali stranieri),
c) della legge n. 289/76 (incentivi per promuovere lo sviluppo delle regioni di frontiera e concernenti tutte le questioni relative), fino allo scadere degli accordi conclusi dal governo ellenico con i beneficiari di tali misure.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2005-04-07;57#art-p-21-5