Protocollo 8›Sez. 5
Art. 25
In vigore dal 22 apr 2005
1. Dal l° gennaio 1981 le cognizioni comunicate agli Stati membri,
alle persone e alle imprese, conformemente all' del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, sono messe a disposizione della Repubblica ellenica, che provvede alla loro diffusione limitata nel proprio territorio, alle condizioni previste da detto articolo.
2. Dal 1° gennaio 1981 la Repubblica ellenica mette a disposizione
della Comunità europea dell'energia atomica cognizioni a diffusione limitata acquisite in Grecia nel settore nucleare, purchè non si tratti di applicazioni di carattere strettamente commerciale. La Commissione comunica le cognizioni alle imprese della Comunità, alle condizioni di cui all' del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica.
3. Le cognizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 riguardano
principalmente:
a) gli studi sull'applicazione dei radioisotopi nei settori: medicina, agricoltura, entomologia, protezione dell'ambiente,
b) l'applicazione delle tecniche nucleari all'archeometria,
c) lo sviluppo di apparecchiature d'elettronica medica,
d) lo sviluppo dei metodi di prospezione dei minerali
radioattivi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2005-04-07;57#art-p-25-4