Protocollo 8Sez. 3

Art. 12

In vigore dal 22 apr 2005
Qualora nell'applicazione del regime definito nella presente sezione sorgano, per una parte o per l'altra, difficoltà nelle relazioni tra l'Unione e i territori di cui all', la Commissione propone immediatamente al Consiglio le misure di salvaguardia che essa ritiene necessarie, precisandone le condizioni e le modalità di applicazione. Il Consiglio adotta i regolamenti europei appropriati e le decisioni europee appropriate entro il termine di un mese.
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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57#art-p-12-5

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Art. 12 Ratifica ed esecuzione del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Roma il 29 ottobre 2004. — Testo vigente | Portale Normativo