Protocollo 8›Sez. 3
Art. 12
664 / 946In vigore dal 22 apr 2005
Qualora nell'applicazione del regime definito nella presente sezione sorgano, per una parte o per l'altra, difficoltà nelle relazioni tra l'Unione e i territori di cui all', la Commissione propone immediatamente al Consiglio le misure di salvaguardia che essa ritiene necessarie, precisandone le condizioni e le modalità di applicazione.
Il Consiglio adotta i regolamenti europei appropriati e le decisioni europee appropriate entro il termine di un mese.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2005-04-07;57#art-p-12-5