Accordo

Art. 38

In vigore dal 25 gen 2005
1. A norma del presente articolo e dell'allegato 2, le Parti assicurano un'adeguata ed efficace tutela dei diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale, conformemente ai massimi standard internazionali, ivi compresi strumenti efficaci per far valere tali diritti. 2. L'attuazione del presente articolo e dell'allegato 2 è esaminata periodicamente dalle Parti. In caso di difficoltà nel settore della proprietà intellettuale, industriale e commerciale che incidano sulle condizioni degli scambi commerciali si tengono, su richiesta dell'una o dell'altra Parte, consultazioni urgenti per giungere a soluzioni reciprocamente soddisfacenti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2004-12-29;324#art-a-38

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 38 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo euromediterraneo che istituisce un'Associazione tra la Comunita' europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica libanese, dall'altra, con Allegati, Protocolli, Dichiarazioni ed Atto finale, fatto a Lussemburgo il 17 giugno 2002. — Testo vigente | Portale Normativo