Accordo
Art. 35
In vigore dal 25 gen 2005
1. Sono incompatibili con il corretto funzionamento del presente accordo, nella misura in cui possono incidere sugli scambi tra la Comunità e il Libano:
a) tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza ai sensi delle rispettive legislazioni nazionali;
b) Io sfruttamento abusivo, da parte di una o più imprese, di una posizione dominante nell'intero territorio della Comunità o del Libano, o in una sua parte sostanziale ai sensi delle rispettive legislazioni nazionali.
2. Le Parti applicano le rispettive legislazioni sulla concorrenza o si scambiano informazioni tenendo conto dei limiti imposti dalla riservatezza. Il Comitato di associazione adotta le norme di cooperazione necessarie per applicare il paragrafo 1 entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo.
3. Qualora ritengano che una particolare pratica sia incompatibile con le disposizioni del paragrafo 1, e qualora tale pratica arrechi o minacci di arrecare grave pregiudizio all'altra Parte, la Comunità o il Libano possono prendere misure adeguate previa consultazione nell'ambito del Comitato di associazione o dopo 30 giorni lavorativi dalla richiesta di consultazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:2004-12-29;324#art-a-35