Accordo›Titolo IV
Art. 33
In vigore dal 25 gen 2005
1. Nel rispetto delle altre disposizioni del presente accordo e degli altri obblighi internazionali della Comunità e del Libano, le disposizioni degli lasciano impregiudicata l'applicazione di eventuali restrizioni esistenti tra le Parti alla data di entrata in vigore del presente accordo, per quanto riguarda i movimenti di capitali legati agli investimenti diretti, anche in campo immobiliare, allo stabilimento, alla prestazione di servizi finanziari o all'ammissione dei titoli nei mercati finanziari.
2. Tali restrizioni non riguardano tuttavia il trasferimento all'estero di investimenti effettuati in Libano da persone residenti nella Comunità o nella Comunità da persone residenti in Libano e degli utili derivanti da tali investimenti.
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Prourn:nir:stato:legge:2004-12-29;324#art-a-33