AccordoTitolo IV

Art. 34

In vigore dal 25 gen 2005
Qualora uno o più Stati membri della Comunità o il Libano abbiano, o rischino di avere, gravi difficoltà di bilancia dei pagamenti, la Comunità o il Libano, a seconda dei casi, possono adottare, alle condizioni di cui all'accordo GATT e agli articoli VIII e XIV dello statuto del Fondo monetario internazionale, misure restrittive per quanto riguarda i pagamenti correnti, semprechè dette misure siano strettamente necessarie. La Comunità o il Libano, a seconda dei casi, ne informa immediatamente l'altra Parte e le presenta quanto prima un calendario per l'abolizione di tali misure.
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urn:nir:stato:legge:2004-12-29;324#art-a-34

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Art. 34 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo euromediterraneo che istituisce un'Associazione tra la Comunita' europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica libanese, dall'altra, con Allegati, Protocolli, Dichiarazioni ed Atto finale, fatto a Lussemburgo il 17 giugno 2002. — Testo vigente | Portale Normativo