Accordo›Titolo IV
Art. 31
In vigore dal 25 gen 2005
Nel quadro del presente accordo, e fatti salvi gli , la Comunità, da una parte, e il Libano, dall'altra, evitano qualsiasi restrizione alla circolazione dei capitali tra di essi e qualsiasi discriminazione basata sulla nazionalità o sul luogo di residenza dei loro cittadini oppure sul luogo nel quale viene investito il capitale.
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Prourn:nir:stato:legge:2004-12-29;324#art-a-31