Art. 38
Accordo

Art. 38

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In vigore dal 25 gen 2005
1. A norma del presente articolo e dell'allegato 2, le Parti assicurano un'adeguata ed efficace tutela dei diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale, conformemente ai massimi standard internazionali, ivi compresi strumenti efficaci per far valere tali diritti. 2. L'attuazione del presente articolo e dell'allegato 2 è esaminata periodicamente dalle Parti. In caso di difficoltà nel settore della proprietà intellettuale, industriale e commerciale che incidano sulle condizioni degli scambi commerciali si tengono, su richiesta dell'una o dell'altra Parte, consultazioni urgenti per giungere a soluzioni reciprocamente soddisfacenti.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:legge:2004-12-29;324#art-a-38