Art. 9
LEGGE 3 agosto 2004, n. 206
In vigore dal 1 gen 2008
1. Gli invalidi vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice e i familiari, inclusi i familiari dei deceduti, limitatamente al coniuge e ai figli e, in mancanza dei predetti, ai genitori, sono esenti dalla partecipazione alla spesa per ogni tipo di prestazione sanitaria e farmaceutica.
Ai medesimi soggetti è esteso il beneficio di cui all' della legge 19 luglio 2000, n. 203.
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