Art. 12

LEGGE 3 agosto 2004, n. 206

In vigore dal 26 ago 2004
1. Il tribunale in composizione monocratica competente in base alla residenza anagrafica della vittima o dei superstiti fissa una o al massimo due udienze, intervallate da un periodo di tempo non superiore a quarantacinque giorni, al termine del quale, esposte le richieste delle parti, prodotte ed esperite le prove e precisate le conclusioni, la causa è assegnata a sentenza e decisa nel termine di quattro mesi. 2. Le sentenze di cui al comma 1 sono ricorribili esclusivamente dinanzi alla Corte di cassazione per violazione di legge, ivi compresa la manifesta illogicità della motivazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2004-08-03;206#art-12

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
LEGGE 3 agosto 2004, n. 206 (Art. 12 Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di) — Testo vigente | Portale Normativo