Art. 13

LEGGE 3 agosto 2004, n. 206

In vigore dal 26 ago 2004
1. La competente amministrazione dello Stato, anche prima dell'inizio di azioni giudiziarie o amministrative, d'ufficio o su richiesta di parte, può offrire alla vittima di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice o agli eredi una somma a titolo di definitiva liquidazione, che, in caso di accettazione, è preclusiva di ogni altra azione, costituendo ad ogni effetto transazione. 2. La liquidazione di cui al comma 1 deve essere effettuata nel termine di quattro mesi dalla relativa deliberazione.
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LEGGE 3 agosto 2004, n. 206 (Art. 13 Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di) — Testo vigente | Portale Normativo