Art. 7

LEGGE 3 agosto 2004, n. 206

In vigore dal 24 giu 2017
1. Ai pensionati vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice e ai loro superstiti è assicurato l'adeguamento costante della misura delle relative pensioni al trattamento in godimento dei lavoratori in attività nelle corrispondenti posizioni economiche e con pari anzianità. A tale fine è autorizzata la spesa di 75.180 euro a decorrere dall'anno 2004.
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LEGGE 3 agosto 2004, n. 206 (Art. 7 Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di) — Testo vigente | Portale Normativo