Art. 11

LEGGE 3 agosto 2004, n. 206

In vigore dal 26 ago 2004
1. Nelle ipotesi in cui in sede giudiziaria, amministrativa o contabile siano già state accertate con atti definitivi la dipendenza dell'invalidità e il suo grado ovvero della morte da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, ivi comprese le perizie giudiziarie penali, le consulenze tecniche o le certificazioni delle aziende sanitarie locali od ospedaliere e degli ospedali militari, è instaurato ad istanza di parte, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un procedimento civile dinanzi al tribunale in composizione monocratica. Tale procedimento deve essere concluso con sentenza soggetta all'impugnazione di cui all', comma 2.
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LEGGE 3 agosto 2004, n. 206 (Art. 11 Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di) — Testo vigente | Portale Normativo