Accordo›Titolo V
Art. 62
Turismo e artigianato
In vigore dal 31 lug 2004
Turismo e artigianato
La cooperazione in questo settore mira prevalentemente a:
- intensificare gli scambi di informazioni sui flussi e sulle politiche riguardanti il turismo, il termalismo e l'artigianato;
- intensificare le azioni di formazione per quanto riguarda la gestione alberghiera, le altre professioni inerenti al turismo e l'artigianato;
- favorire gli scambi di esperienze per uno sviluppo equilibrato e sostenibile del turismo;
- promuovere il turismo giovanile;
- aiutare l'Algeria a sfruttare appieno il suo potenziale turistico, termale e artigianale nonché a migliorare l'immagine dei suoi prodotti turistici;
- sostenere la privatizzazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2004-06-30;187#art-a-62