Art. 62 · Turismo e artigianato
AccordoTitolo V

Art. 62

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Turismo e artigianato

In vigore dal 31 lug 2004
Turismo e artigianato La cooperazione in questo settore mira prevalentemente a: - intensificare gli scambi di informazioni sui flussi e sulle politiche riguardanti il turismo, il termalismo e l'artigianato; - intensificare le azioni di formazione per quanto riguarda la gestione alberghiera, le altre professioni inerenti al turismo e l'artigianato; - favorire gli scambi di esperienze per uno sviluppo equilibrato e sostenibile del turismo; - promuovere il turismo giovanile; - aiutare l'Algeria a sfruttare appieno il suo potenziale turistico, termale e artigianale nonché a migliorare l'immagine dei suoi prodotti turistici; - sostenere la privatizzazione.
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urn:nir:stato:legge:2004-06-30;187#art-a-62