AccordoTitolo VI

Art. 67

In vigore dal 31 lug 2004
1. Ogni Stato membro concede ai lavoratori di nazionalità algerina occupati nel suo territorio un regime caratterizzato, per quanto riguarda le condizioni di lavoro, di retribuzione e di licenziamento, dall'assenza di qualsiasi discriminazione basata sulla nazionalità rispetto ai propri cittadini. 2. Ogni lavoratore algerino autorizzato a svolgere un'attività professionale stipendiata sul territorio di uno Stato membro a titolo temporaneo beneficia delle disposizioni del paragrafo 1 per quanto riguarda le condizioni di lavoro e di retribuzione. 3. L'Algeria concede lo stesso regime ai lavoratori cittadini degli Stati membri occupati nel suo territorio.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2004-06-30;187#art-a-67

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 67 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo euromediterraneo che istituisce un'Associazione tra la Comunita' europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica algerina democratica e popolare, dall'altra, con Allegati, Protocolli, Dichiarazioni ed Atto finale, fatto a Valencia il 22 aprile 2002. — Testo vigente | Portale Normativo