Art. 67
AccordoTitolo VI

Art. 67

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In vigore dal 31 lug 2004
1. Ogni Stato membro concede ai lavoratori di nazionalità algerina occupati nel suo territorio un regime caratterizzato, per quanto riguarda le condizioni di lavoro, di retribuzione e di licenziamento, dall'assenza di qualsiasi discriminazione basata sulla nazionalità rispetto ai propri cittadini. 2. Ogni lavoratore algerino autorizzato a svolgere un'attività professionale stipendiata sul territorio di uno Stato membro a titolo temporaneo beneficia delle disposizioni del paragrafo 1 per quanto riguarda le condizioni di lavoro e di retribuzione. 3. L'Algeria concede lo stesso regime ai lavoratori cittadini degli Stati membri occupati nel suo territorio.
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urn:nir:stato:legge:2004-06-30;187#art-a-67