Accordo›Titolo V
Art. 65
Cooperazione per la tutela dei consumatori
In vigore dal 31 lug 2004
Cooperazione per la tutela dei consumatori
1. Le parti convengono che la cooperazione in questo campo dovrebbe cercare di rendere compatibili i loro sistemi di tutela dei consumatori.
2. La cooperazione in questo settore verterà sui seguenti aspetti principali:
a) scambi di informazioni sulle attività legislative e sull'operato degli esperti, destinati in particolare a coloro che rappresentano gli interessi dei consumatori;
b) organizzazione di seminari e di corsi di formazione;
c) creazione di sistemi permanenti di informazione reciproca sui prodotti pericolosi, cioè quelli che comportano un rischio per la salute e la sicurezza dei consumatori;
d) migliore informazione dei consumatori in merito ai prezzi, alle caratteristiche dei prodotti e ai servizi offerti;
e) riforme istituzionali;
f) assistenza tecnica;
g) potenziamento dei laboratori algerini di analisi e di prove comparative e assistenza per l'organizzazione e l'entrata in funzione di un sistema d'informazione decentrato ad uso dei consumatori;
h) contributo all'organizzazione e all'entrata in funzione di un sistema di allarme da integrare nella rete europea.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2004-06-30;187#art-a-65