Accordo›Titolo V
Art. 59
Trasporti
In vigore dal 31 lug 2004
Trasporti
Le parti collaborano al fine di:
- sostenere la ristrutturazione e la modernizzazione dei trasporti;
- migliorare la circolazione dei viaggiatori e delle merci;
- definire e applicare norme operative paragonabili a quelle in vigore nella Comunità.
La cooperazione riguarda in particolare:
- il trasporto stradale, compresa la progressiva agevolazione delle condizioni di transito;
- la gestione delle ferrovie, degli aeroporti e dei porti e i contatti tra gli organismi nazionali competenti;
- la modernizzazione delle infrastrutture stradali, ferroviarie, portuali e aeroportuali collegate alle principali direttrici di comunicazione transeuropee di comune interesse e alle strade di interesse regionale, nonché dei dispositivi di ausilio alla navigazione;
- l'ammodernamento delle attrezzature tecniche conformemente alle norme comunitarie applicabili al trasporto stradale e ferroviario, al trasporto multimodale, alla containerizzazione e al trasbordo;
- l'assistenza tecnica e la formazione
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Prourn:nir:stato:legge:2004-06-30;187#art-a-59