AccordoTitolo V

Art. 54

Promozione e tutela degli investimenti

In vigore dal 31 lug 2004
Promozione e tutela degli investimenti La cooperazione mira a creare un clima favorevole ai flussi d'investimento, in particolare: a) istituendo procedure armonizzate e semplificate, meccanismi di coinvestimento (specie tra le piccole e medie imprese) e dispositivi volti a individuare le possibilità d'investimento e a fornire informazioni in merito; b) creando un quadro giuridico che favorisca gli investimenti, se del caso attraverso la conclusione, tra gli Stati membri e l'Algeria, di accordi per la protezione degli investimenti e di accordi contro la doppia imposizione; c) fornendo assistenza tecnica alle azioni volte a promuovere e a garantire gli investimenti nazionali e stranieri.
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urn:nir:stato:legge:2004-06-30;187#art-a-54

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Promozione e tutela degli investimenti (Art. 54 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo euromediterraneo che istituisce un'Associazione tra la Comunita' europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica algerina democratica e popolare, dall'altra, con Allegati, Protocolli, Dichiarazioni ed Atto finale, fatto a Valencia il 22 aprile 2002.) — Testo vigente | Portale Normativo