Accordo›Titolo V
Art. 54
Promozione e tutela degli investimenti
In vigore dal 31 lug 2004
Promozione e tutela degli investimenti
La cooperazione mira a creare un clima favorevole ai flussi d'investimento, in particolare:
a) istituendo procedure armonizzate e semplificate, meccanismi di coinvestimento (specie tra le piccole e medie imprese) e dispositivi volti a individuare le possibilità d'investimento e a fornire informazioni in merito;
b) creando un quadro giuridico che favorisca gli investimenti, se del caso attraverso la conclusione, tra gli Stati membri e l'Algeria, di accordi per la protezione degli investimenti e di accordi contro la doppia imposizione;
c) fornendo assistenza tecnica alle azioni volte a promuovere e a garantire gli investimenti nazionali e stranieri.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2004-06-30;187#art-a-54