AccordoTitolo V

Art. 53

Cooperazione industriale

In vigore dal 31 lug 2004
Cooperazione industriale Si promuoveranno in particolare: a) le iniziative a favore degli investimenti diretti e dei partenariati industriali in Algeria; b) la cooperazione diretta tra gli operatori economici delle parti, anche tramite l'accesso dell'Algeria alle reti comunitarie di ravvicinamento delle imprese e alle reti di cooperazione decentrata; c) l'ammodernamento e la ristrutturazione del settore industriale pubblico e privato dell'Algeria (compresa l'industria agroalimentare); d) lo sviluppo delle piccole e medie imprese; e) la creazione di un clima favorevole allo sviluppo dell'iniziativa privata per stimolare l'espansione e la diversificazione dalla produzione destinata ai mercati locali e di esportazione; f) lo sviluppo delle risorse umane e del potenziale industriale dell'Algeria attraverso politiche più valide in materia di innovazione, ricerca e sviluppo tecnologico; g) la ristrutturazione del settore industriale e il programma di adeguamento, per migliorare la competitività dei prodotti in previsione della zona di libero scambio; h) lo sviluppo delle esportazioni di manufatti algerini.
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urn:nir:stato:legge:2004-06-30;187#art-a-53

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Cooperazione industriale (Art. 53 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo euromediterraneo che istituisce un'Associazione tra la Comunita' europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica algerina democratica e popolare, dall'altra, con Allegati, Protocolli, Dichiarazioni ed Atto finale, fatto a Valencia il 22 aprile 2002.) — Testo vigente | Portale Normativo