Accordo›Titolo V
Art. 53
Cooperazione industriale
In vigore dal 31 lug 2004
Cooperazione industriale
Si promuoveranno in particolare:
a) le iniziative a favore degli investimenti diretti e dei partenariati industriali in Algeria;
b) la cooperazione diretta tra gli operatori economici delle parti, anche tramite l'accesso dell'Algeria alle reti comunitarie di ravvicinamento delle imprese e alle reti di cooperazione decentrata;
c) l'ammodernamento e la ristrutturazione del settore industriale pubblico e privato dell'Algeria (compresa l'industria agroalimentare);
d) lo sviluppo delle piccole e medie imprese;
e) la creazione di un clima favorevole allo sviluppo dell'iniziativa privata per stimolare l'espansione e la diversificazione dalla produzione destinata ai mercati locali e di esportazione;
f) lo sviluppo delle risorse umane e del potenziale industriale dell'Algeria attraverso politiche più valide in materia di innovazione, ricerca e sviluppo tecnologico;
g) la ristrutturazione del settore industriale e il programma di adeguamento, per migliorare la competitività dei prodotti in previsione della zona di libero scambio;
h) lo sviluppo delle esportazioni di manufatti algerini.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2004-06-30;187#art-a-53