AccordoTitolo V

Art. 48

Ambito di applicazione

In vigore dal 31 lug 2004
Ambito di applicazione 1. La cooperazione interessa in via prioritaria i settori di attività con difficoltà interne o che risentono negativamente del processo di liberalizzazione dell'economia algerina in generale e degli scambi tra l'Algeria e la Comunità in particolare. 2. La cooperazione privilegia inoltre i settori che possono favorire il ravvicinamento delle economie della Comunità e dell'Algeria, in particolare quelli generatori di crescita e di posti di lavoro, e lo sviluppo degli scambi tra le parti, promuovendo in particolare la diversificazione delle esportazioni algerine. 3. La cooperazione contribuisce all'integrazione economica intramagrebina attraverso qualsiasi misura atta a favorire lo sviluppo delle relazioni tra i paesi della regione. 4. Nell'attuare i diversi aspetti della cooperazione economica si attribuisce la massima importanza alla tutela dell'ambiente e degli equilibri ecologici. 5. Le parti possono decidere di comune accordo di estendere la cooperazione economica ad altri settori.
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