Accordo›Titolo V
Art. 52
Ambiente
In vigore dal 31 lug 2004
Ambiente
1. La cooperazione si prefigge la lotta contro il degrado dell'ambiente, il controllo dell'inquinamento e l'impiego razionale delle risorse naturali per consentire uno sviluppo sostenibile, garantire la qualità dell'ambiente e tutelare la salute delle persone.
2. La cooperazione verte sui seguenti aspetti:
- questioni connesse alla desertificazione;
- gestione razionale delle risorse idriche;
- salinizzazione;
- impatto dell'agricoltura sulla qualità del suolo e dell'acqua;
- uso ottimale dell'energia e dei trasporti;
- impatto ambientale dello sviluppo industriale e sicurezza degli stabilimenti industriali in particolare;
- gestione dei rifiuti, in particolare di quelli tossici;
- gestione integrata delle zone sensibili;
- controllo e prevenzione dell'inquinamento urbano, industriale e marino;
- uso di strumenti perfezionati per la gestione e il monitoraggio ambientale, compresi i sistemi d'informazione e gli studi sull'impatto ambientale;
- assistenza tecnica, specie per la salvaguardia della biodiversità.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2004-06-30;187#art-a-52