AccordoTitolo V

Art. 52

Ambiente

In vigore dal 31 lug 2004
Ambiente 1. La cooperazione si prefigge la lotta contro il degrado dell'ambiente, il controllo dell'inquinamento e l'impiego razionale delle risorse naturali per consentire uno sviluppo sostenibile, garantire la qualità dell'ambiente e tutelare la salute delle persone. 2. La cooperazione verte sui seguenti aspetti: - questioni connesse alla desertificazione; - gestione razionale delle risorse idriche; - salinizzazione; - impatto dell'agricoltura sulla qualità del suolo e dell'acqua; - uso ottimale dell'energia e dei trasporti; - impatto ambientale dello sviluppo industriale e sicurezza degli stabilimenti industriali in particolare; - gestione dei rifiuti, in particolare di quelli tossici; - gestione integrata delle zone sensibili; - controllo e prevenzione dell'inquinamento urbano, industriale e marino; - uso di strumenti perfezionati per la gestione e il monitoraggio ambientale, compresi i sistemi d'informazione e gli studi sull'impatto ambientale; - assistenza tecnica, specie per la salvaguardia della biodiversità.
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urn:nir:stato:legge:2004-06-30;187#art-a-52

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Ambiente (Art. 52 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo euromediterraneo che istituisce un'Associazione tra la Comunita' europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica algerina democratica e popolare, dall'altra, con Allegati, Protocolli, Dichiarazioni ed Atto finale, fatto a Valencia il 22 aprile 2002.) — Testo vigente | Portale Normativo