Appendice II Parte II
Art. 3
In vigore dal 24 apr 2004
Se, entro un termine di due mesi dopo la domanda di istituire una commissione di conciliazione, tutti i membri della commissione non sono stati nominati dalle parti alla controversia, il Direttore generale della FAO, su richiesta della parte alla controversia che ne ha fatto domanda, procede alle nomine necessarie entro un nuovo termine di due mesi.
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